|
L'indennita' comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
Per le spese di avvio, a valere sull'indennita' complessiva, e' dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che e' versato al momento del deposito della domanda di mediazione.
L'indennita' di mediazione nella misura stabilita dalla Tabella approvata dal Consiglio dell'Ordine, e con le modalita' indicate dall'art.11 del nuovo Regolamento, deve essere interamente corrisposta, dalla parte istante e dalle parti chiamate che abbiano aderito al tentativo, nel termine di giorni cinque prima dell'inizio del primo incontro di mediazione e comunque non oltre tale incontro.
Nel caso di mancata adesione di una o piu' parti invitate, che comporti l'impossibilita' di procedere alla mediazione, la parte istante sara' tenuta al pagamento dell'indennita' nella misura ridotta di Euro 40,00, per il primo scaglione e di Euro 50,00 per tutti gli altri scaglioni.
Ai sensi dell'art.17 comma 5 del D.Lgs.28/2010, nei casi di mediazione obbligatoria, all'Organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in tal caso la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo, a pena di inammissibilita' del beneficio, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.
|