Benvenuto nel sito
dell'Organismo di Conciliazione
dell'Ordine degli Avvocati di Lecce
Con provvedimento del Direttore Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia del 18 marzo 2011, l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Lecce e' stato iscritto al registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui all'art.3 del D.I. 18 ottobre 2010 nr.180, al numero progressivo 180 del Registro.
E' pertanto Organismo legittimato a svolgere l'attivita' di mediazione a partire dal 21 marzo 2011
Modalita' di presentazione della domanda e del pagamento delle spese
Le domande di mediazione devono essere presentate in via telematica dal menu 'La tua istanza'. La ricevuta dovra' poi essere depositata presso la sede dell'Ordine degli Avvocati, in Via Brenta, presso il Tribunale di Lecce, al piano terra.
L'orario di ricezione delle istanze e' dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Telefono e fax: 0832.498052 - e-mail: info@ordineavvocatilecce.it.
PEC: mediazionelecce@ordavvle.legalmail.it
Il deposito della domanda dovra' essere accompagnato dalla ricevuta del bonifico del pagamento delle spese di avvio del procedimento nella misura di Euro 40,00.
L'indennita' di mediazione nella misura stabilita dalla Tabella approvata dal Consiglio dell'Ordine, e con le modalita' indicate dall'art.11 del nuovo Regolamento, deve essere interamente corrisposta, dalla parte istante e dalle parti chiamate che abbiano aderito al tentativo, nel termine di giorni cinque prima dell'inizio del primo incontro di mediazione e comunque non oltre tale incontro.
Nel caso di mancata adesione di una o piu' parti invitate, che comporti l'impossibilita' di procedere alla mediazione, la parte istante sara' tenuta al pagamento dell'indennita' nella misura ridotta di Euro 40,00, per il primo scaglione e di Euro 50,00 per tutti gli altri scaglioni.
Tutti i pagamenti andranno eseguiti con bonifico su c/c nr.3606 presso Banca Popolare Pugliese - Filiale di Lecce - Piazza Mazzini IBAN IT08R0526216081CC0810003606 intestato a Ordine degli Avvocati Lecce - Organismo di Conciliazione, indicando nella causale 'Domanda mediazione nomeparte-nomecontroparte'.
Ai sensi dell'art.17 comma 5 del D.Lgs.28/2010, nei casi di mediazione obbligatoria, all'Organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in tal caso la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo, a pena di inammissibilita' del beneficio, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.
