Determina indennità mediazione

Valore , o indeterminabile
Numero controparti    

Le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, sono dovute da ciascuna parte e versate al momento del deposito della domanda di mediazione.

L'indennità di mediazione, nella misura prevista dalla Tabella approvata dal Consiglio dell'Ordine e con le modalità previste dagli artt.5 e 10 del nuovo Regolamento, deve essere interamente corrisposta dalla parte istante e dai chiamati che abbiano aderito al tentativo, in caso di esito positivo della conciliazione, ovvero prima del secondo incontro fissato dal Mediatore, ai sensi del primo comma dell'art.5 del Regolamento, verificata la disponibilità delle parti a procedere al tentativo.

Nel caso di mancata adesione di uno o più tra i chiamati alla mediazione, che comporti l'impossibilità di procedere alla mediazione, alla parte istante sarà rilasciato certificato attestante il fallimento del tentativo di conciliazione, senza alcun ulteriore onere economico a suo carico.

Ai sensi dell'art.17 comma 5 del D.Lgs.28/2010, nei casi di mediazione obbligatoria, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in tal caso la parte è tenuta a depositare presso l'organismo, a pena di inammissibilità del beneficio, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.